Statuto
Statuto Confservizi Cispel Liguria
Approvato dall’Assemblea degli Associati il 25.3.2010
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita l’Associazione Regionale Ligure delle Imprese e degli Enti di gestione dei
servizi pubblici locali.
2. L’Associazione Regionale è denominata Confservizi Cispel Liguria.
3. L’Associazione Confservizi Cispel Liguria ha sede in Genova.
4. L’Associazione Confservizi Cispel Liguria è dotata di autonomia statutaria e regolamentare,
funzionale amministrativa e finanziaria.
5. L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 – Rappresentanza
1. Confservizi Cispel Liguria rappresenta in via esclusiva, a livello regionale, le Imprese e gli
Enti di gestione dei servizi pubblici locali associati.
2. Per meglio esercitare tale ruolo Confservizi Cispel Liguria potrà stipulare accordi e
convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, diretti alla
ripartizione delle competenze, al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed
armonico di rappresentanza.
3. Confservizi Cispel Liguria potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni
regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni che abbiano come fine il miglioramento
dello svolgimento delle attività di rappresentanza delle imprese ed Enti associati.
4. Confservizi Cispel Liguria può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese
a livello regionale, al fine di rendere più efficace l’azione di rappresentanza degli interessi
delle imprese associate.
Art. 3 – Compiti
Nell’esercizio del suo ruolo di rappresentanza Confservizi Cispel Liguria svolge i seguenti
compiti:
a) rappresenta, anche in giudizio, e tutela gli interessi delle Imprese e degli Enti associati
nei confronti dell’Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi
competenza e sfera d’azione regionale;
b) promuove ed attua le intese ed il coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze
regionali attraverso gli strumenti e le procedure più opportuni ed efficaci con soggetti del
mondo economico e sociale;
c) studia e propone la soluzione dei problemi inerenti i servizi di interesse generale nella
dimensione regionale ed assume ogni idonea iniziativa al riguardo;
d) promuove, d’intesa con gli associati, occasioni di sviluppo e le iniziative comuni ai diversi
settori, a livello regionale, nazionale e internazionale e promuove e partecipa ad attività
di cooperazione internazionale;
e) formula proposte alle Confederazioni nazionali e alle Federazioni nazionali di settore di
cui all’art. 2, su ogni altro problema di interesse generale inerente i servizi di interesse
generale;
f) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in Commissioni, Comitati, Enti ed
Organi in ambito regionale e locale;
g) assiste gli associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all’interesse dei servizi di
interesse generale e, in particolare, nella stipulazione di contratti od accordi non
demandati espressamente all’Associazione regionale;
h) svolge opera di servizio, ricerca e supporto istituzionale, legale e normativo, tecnicoscientifico,
economico-finanziario alle imprese ed agli Enti associati partecipando allo
scopo anche a società e/o stipulando contratti e convenzioni;
i) svolge opera di consulenza e si propone quale ufficio studi delle problematiche di
interesse delle imprese e degli Enti associati;
j) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi
economici e sociali di interesse delle Imprese ed Enti associati.
Art. 4 – Imprese ed Enti associati
1) All’Associazione Confservizi Cispel Liguria possono aderire le Imprese e gli Enti, pubblici e
privati, che gestiscono i servizi di interesse generale in Liguria o svolgono attività connesse
con questo settore.
2) Nel caso di “Gruppi industriali” è consentita sia l’adesione della sola azienda capogruppo,
che delle singole aziende facenti parte del Gruppo.
3) La delibera di ammissione delle Imprese e degli Enti in Confservizi Cispel Liguria è di
competenza della Giunta Esecutiva dell’Associazione.
4) L’ammissione comporta, per l’associato, i seguenti obblighi:
a) l’accettazione del presente Statuto;
b) l’osservanza delle deliberazioni e degli indirizzi adottati dagli Organi dell’Associazione
nei limiti delle loro attribuzioni;
c) la corresponsione del contributo associativo annuo, così come determinato
annualmente dalla Giunta Esecutiva e ratificato dalla prima Assemblea;
d) l’astensione da ogni iniziativa contrastante o concorrente con le deliberazioni, gli
orientamenti e gli obiettivi di Confservizi Cispel Liguria.
Art. 5 – Cessazione dalla qualità di Associato
1) L’adesione all’Associazione cessa:
a) per disdetta. La disdetta per l’anno successivo deve essere comunicata con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno dell’anno corrente;
b) per recesso. Il recesso è consentito agli associati dissenzienti dalle modifiche
apportate allo Statuto di Confservizi Cispel Liguria. Il recesso deve essere comunicato
alla Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30
giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;
c) per decadenza. La decadenza consegue alla cessazione dell’attività del soggetto
aderente;
d) per esclusione. L’esclusione di un associato può essere deliberata dalla Giunta per
inosservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi ed è ratificata dalla prima
Assemblea;
e) contro l’esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2) La cessazione dall’iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti
per l’anno solare in corso.
Art. 6 – Diritti ed obblighi
1) Gli associati di Confservizi Cispel Liguria hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di
rappresentanza e di servizio svolte dall’Associazione.
2) Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l’elettorato attivo e
passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, ed a vedere
attestata la loro appartenenza all’Associazione.
Art. 7 – Contributi degli Associati
1) Le imprese associate, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività
dell’Associazione. Tale contributo è determinato, per ciascun anno, nella misura stabilita
dalla Giunta Esecutiva, con decisione soggetta a ratifica dell’Assemblea successiva. Il
contributo annuale è versato dalle Aziende e dagli Enti associati entro il 30 giugno di ogni
anno.
2) Agli associati che non sono in regola con il versamento dei contributi non sono attribuiti i
voti in Assemblea, né il diritto a far parte della Giunta Esecutiva. La constatazione
dell’inadempienza avviene a cura della Giunta Esecutiva, di norma nella riunione che
precede l’Assemblea.Articolo
Art. 8 – Sanzioni
1) Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto
sono passibili delle seguenti sanzioni, comminate dalla Giunta Esecutiva:
a) sospensione del diritto a partecipare all’Assemblea;
b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive;
c) sospensione del diritto alle prestazioni dell’Associazione;
d) esclusione.
2) Per l’esclusione, la Giunta Esecutiva si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi
dei membri presenti.
Art. 9 – Organi dell’associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
b) la Giunta esecutiva
c) il Presidente
d) il Tesoriere
e) il Collegio dei Revisori dei conti
Gli organi dell’Associazione durano in carica 4 anni e scadono con l’Assemblea annuale che
approva il bilancio consuntivo.
Art. 10 – Assemblea
1) L’Assemblea è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti di tutti gli associati.
2) I membri dell’Assemblea possono delegare i poteri da esercitarsi in sede assembleare.
3) Ad ogni Impresa o Ente associati, sulla base della quota associativa versata a Confservizi
Cispel Liguria, è attribuito uno o più voti secondo un Regolamento da approvarsi
dall’Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva.
4) All’Assemblea partecipano anche il Presidente ed i membri della Giunta Esecutiva ed i
Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competa loro quali
rappresentanti di imprese o Enti associati.
Art. 11 – Riunioni dell’Assemblea
1) L’Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l’anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per
l’approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga
opportuno la Giunta Esecutiva, o ne facciano richiesta tanti associati che dispongano
complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.
2) I voti spettanti nell’Assemblea sono calcolati in base ai contributi previsti durante l’esercizio
in corso.
Art.12 – Convocazione dell’Assemblea
1) L’Assemblea è convocata dalla Giunta Esecutiva con utilizzo di posta elettronica o altri
mezzi equivalenti spediti agli associati almeno quindici giorni prima della data
dell’adunanza, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale
elencazione degli argomenti da trattare.
2) In caso d’urgenza l’Assemblea può essere convocata con utilizzo di posta elettronica, o altri
mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.
3) Le spese per la partecipazione all’Assemblea sono a carico delle Imprese e degli Enti
associati.
Art.13 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
1) L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano
della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un’ora da quella
fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita quando siano
presenti tanti associati che dispongano del 25 % dei voti spettanti a tutti gli associati.
2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli
astenuti. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede di norma mediante
scrutinio segreto. La nomina di persone potrà avvenire a scrutinio palese, se richiesto da
almeno il 20 % dei voti assembleari e approvato dalla maggioranza dell’Assemblea.
3) Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento
dell’Associazione si applicano i successivi articoli dello Statuto.
Art.14 – Svolgimento dell’Assemblea e modalità di votazione.
1) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se presente, o dalla persona designata dalla
Giunta Esecutiva o dalla stessa Assemblea.
2) All’inizio della riunione, il Presidente dell’Assemblea chiama uno dei rappresentanti degli
associati, o il Direttore o un notaio, a fungere da segretario e designa altri due
rappresentanti quali scrutatori.
3) Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario e dagli scrutatori. Tale verbale, entro 30 giorni sarà inviato in copia alle Imprese
e agli Enti associati.
4) La nomina del Presidente dell’Associazione avviene per mezzo di candidatura presentata
all’Assemblea da almeno il 20% dei voti dei presenti all’Assemblea.
5) Le candidature per la nomina dei membri della Giunta Esecutiva sono proposte
all’Assemblea da un insieme di proponenti che compongano almeno il 10% dei voti dei
presenti all’Assemblea.
Art. 15 – Attribuzioni dell’Assemblea
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) la nomina del Presidente dell’Associazione;
b) la nomina del Tesoriere dell’ Associazione;
c) la nomina dei Componenti della Giunta Esecutiva, che possono giungere fino ad un
massimo di dodici oltre al Presidente ed al Tesoriere in relazione all’esigenza di
rappresentare ognuno dei settori di attività della Confservizi Cispel Liguria nonché le
ripartizioni geografiche territoriali;
d) l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dalla Giunta
Esecutiva;
e) la ratifica delle decisioni della Giunta Esecutiva sui contributi associativi e sulle eventuali
quote di ammissione;
f) l’approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, del bilancio consuntivo annuale e la
ratifica del bilancio preventivo;
g) la ratifica delle cooptazioni in Giunta Esecutiva approvate dalla stessa per decadenza o
dimissioni di suoi membri;
h) la nomina dei Revisori contabili;
i) le modificazioni dello statuto;
j) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
k) l’approvazione del Regolamento sui compensi e i rimborsi ai membri degli organi della
associazione, proposto dalla Giunta Esecutiva.
Art. 16 – Giunta Esecutiva
1) La Giunta Esecutiva è composta da un numero di membri non superiore a 12, oltre che dal
Presidente e dal Tesoriere, compresi i Coordinatori di settore di cui al successivo articolo
22. L’Assemblea nomina i membri della Giunta tenendo conto dei criteri di rappresentanza
territoriale, di settore e di dimensione delle aziende e delle nomine dei Coordinatori di
settore di cui sopra;
2) Nella prima riunione la Giunta può nominare a maggioranza uno o più Vice Presidenti, nel
qual caso designa il Vice Presidente Vicario.
3) Alle riunioni della Giunta Esecutiva è invitato permanente il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti. Il Presidente, d’intesa con la Giunta, può estendere l’invito a partecipare
alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto, ad altre persone, ed in particolare ai Membri
Direttivi delle Federazioni nazionali;
4) Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore;
5) La Giunta è convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti, almeno
cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, può essere convocata,
sempre con le modalità suddette, con il preavviso di un giorno;
6) La Giunta si riunisce ordinariamente una volta al mese e comunque ogni qualvolta lo decida
il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi membri.
7) Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Direttore.
Art. 17 – Durata della Giunta Esecutiva
1) La Giunta dura in carica quattro anni. E’ condizione indispensabile di appartenenza alla
Giunta essere Amministratori di una delle Imprese o degli Enti associati;
2) Nel caso in cui alcuni dei suoi membri decadano a causa della loro cessazione dal rapporto
di rappresentanza organica con l’impresa o l’Ente associato, la Giunta provvederà a
cooptarne uno nuovo, che resterà in carica lo stesso periodo di quello decaduto. La
cooptazione verrà ratificata dalla prima Assemblea.
3) Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle
riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell’anno
solare.
Art. 18 – Deliberazioni della Giunta Esecutiva
1) Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In assenza anche del Vice Presidente Vicario,
la Giunta sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di età;
2) Per la validità delle riunioni di Giunta è necessaria la presenza di almeno il 50% dei membri
in carica e, comunque, di un minimo di cinque componenti.
3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto di voto, senza
tener conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto
di chi presiede;
4) I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni
relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, salvo decisione unanime della
Giunta in senso contrario.
5) Le deliberazioni della Giunta vengono riportate nel verbale redatto nei termini di cui al
precedente articolo 16 –comma 7.
Art. 19 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva:
a) può nominare fra i propri componenti con diritto di voto e su proposta del Presidente, uno
o più Vice Presidenti, fino ad un massimo di tre. Tra gli stessi, indica chi assume la
funzione di Vice Presidente Vicario. Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere
formano l’Ufficio di Presidenza che il Presidente può convocare per un esame congiunto
delle pratiche e dei provvedimenti da proporre alla Giunta esecutiva;
b) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni
dell’Assemblea;
c) procede alla cooptazione dei componenti della Giunta Esecutiva decaduti, con ratifica alla
prima Assemblea;
d) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della
gestione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e
formativo, utilizzando all’uopo anche l’opera di persone, Aziende ed Enti particolarmente
competenti nelle singole materie;
e) dispone quant’altro ritenga utile e necessario al raggiungimento degli scopi statutari,
nell’ambito delle direttive generali impartite dall’Assemblea;
f) fissa le modalità per la gestione economico/finanziaria nell’ambito degli indirizzi stabiliti
dall’Assemblea;
g) delibera l’eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
h) convoca l’Assemblea;
i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea;
j) predispone il Regolamento dei rimborsi spese, le indennità di carica e/o la
corresponsione di gettoni di presenza, ai componenti degli Organi dell’Associazione da
sottoporre alla approvazione della Assemblea;
k) predispone il Regolamento sui voti degli associati in Assemblea; riceve, valuta e delibera
sulle istanze presentate dai Coordinamenti di settore;
l) provvede alla costituzione dei Coordinamenti di Settore da sottoporre alla ratifica
dell’Assemblea, sentite le Federazioni nazionali di riferimento;
m) nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società
partecipate;
n) nomina il Direttore dell’Associazione;
o) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell’Assemblea
salvo ratifica della stessa;
p) approva le richieste di adesione di nuovi associati;
q) delibera sulla esclusione degli associati;
r) delibera sull’ammontare dei contributi associativi annuali e sulle eventuali quote di
ammissione.
Art. 20 – Il Presidente
1) Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea.
2) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3) In particolare, il Presidente:
a) provvede per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva;
b) assume i provvedimenti occorrenti allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
d) esercita, in caso d’urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva, salvo riferire alla sua prima
riunione ed ottenere ratifica del suo operato.
4) Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
5) Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
Art. 21- Delegati Territoriali
1) La Giunta Esecutiva può nominare, tra i propri Membri, i Delegati Territoriali incaricati di
curare a livello provinciale, i rapporti istituzionali con le Province, le Camere di Commercio
e gli altri organismi di livello inferiore a quello regionale.
2) Il numero dei Delegati è definito dalla Giunta Esecutiva entro un numero massimo pari al
numero delle province liguri.
Art. 22 – Coordinamenti di Settore
1) Nell’intento di realizzare un più diretto coinvolgimento delle Imprese ed Enti associati nelle
scelte settoriali e generali, ed al fine di affrontare le problematiche specifiche dei diversi
settori produttivi, la Giunta Esecutiva istituisce i Coordinamenti di settore, salvo ratifica
dell’Assemblea.
2) I Coordinamenti di Settore sono composti da tutte le Aziende associate che vi operano e si
relazionano con le corrispondenti Federazioni nazionali di settore.
3) I Coordinamenti possono dotarsi di specifico regolamento e possono presentare progetti
con connesso budget funzionale alla loro realizzazione. I suddetti Regolamenti e Progetti
saranno sottoposti alla Giunta Esecutiva per la loro approvazione.
4) Ciascun Coordinamento nomina un proprio Coordinatore fra i Componenti della Giunta
Esecutiva.
5) I Coordinamenti potranno avvalersi per lo svolgimento della loro attività degli Uffici di
Confservizi Liguria e di personale degli Enti del settore associati.
Art. 23 – Collegio dei revisori dei conti
1) L’Assemblea ordinaria elegge tre Revisori contabili effettivi e due supplenti i quali durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nella sua prima riunione il
Collegio nomina il Presidente tra i propri componenti.
2) Almeno due dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
3) Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e
finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul conto
consuntivo.
4) I Revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni dell’ Assemblea.
5) Il Presidente del Collegio partecipa senza diritto di voto anche alle riunioni della Giunta
esecutiva.
6) I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.
Art. 24 – Il Tesoriere
E’ nominato dall’Assemblea e fa parte, a tutti gli effetti, della Giunta Esecutiva e dell’Ufficio di
Presidenza.
Egli, insieme al Direttore ed agli addetti alla contabilità:
a) elabora le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;
b) sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, curando che essa
venga svolta in conformità al bilancio di previsione.
c) Nell’espletamento del suo incarico è compresa l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili, mediante gli strumenti offerti dal sistema bancario o dal mercato
finanziario, salvo realizzo o termine breve.
Art. 25 – Direttore
E’ nominato dalla Giunta esecutiva sulla base di un curriculum che comprovi, per incarichi
ricoperti, notevole conoscenza ed esperienza gestionale.
Il Direttore coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle attività dell’Associazione. E’
responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione e, in collaborazione con il
Tesoriere, sovrintende alla sua attività amministrativa e finanziaria.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione.
Art. 26 – Comitato Tecnico Scientifico
1. La Giunta può istituire, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico,
composto da personalità del mondo dell’Università e della ricerca, esperte nel campo dei servizi
di pubblica utilità e in rappresentanza delle diverse discipline.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dalla Giunta Esecutiva ogni quattro anni.
Art. 27 – Patrimonio
1) Il patrimonio dell’Associazione Confservizi Cispel Liguria è costituito:
a) dalle eventuali quote di ammissione delle Imprese e degli Enti associati;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni
di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
2) Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 28 – Gestione economica e finanziaria
Alle spese occorrenti per lo svolgimento della sua attività, la Confservizi Cispel Liguria
provvede con le seguenti entrate:
1) con i contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli associati;
2) con i contributi straordinari degli associati o di altri Enti ed Imprese; o derivanti da altre
attività.
Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o Dipendenti
delle Imprese e degli Enti associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse da
Confservizi Cispel Liguria sono a carico delle Imprese e degli Enti di provenienza.
Art. 29 – Bilancio Preventivo
1) Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo che è approvato dalla Giunta
Esecutiva entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, congiuntamente alla
approvazione delle quote associative per l’anno successivo.
2) Il bilancio preventivo viene ratificato dalla prima Assemblea, congiuntamente alla
approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 30 – Bilancio Consuntivo
1) Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale
e conto economico. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea insieme alla
relazione della Giunta Esecutiva e a quella del Collegio dei Revisori contabili.
2) La Giunta Esecutiva deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili
almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Art. 31 – Modificazioni Statutarie
1) Le modificazioni dello Statuto dell’Associazione Confservizi Cispel Liguria, deliberate
dall’Assemblea, sono immediatamente esecutive. Per la validità di tali delibere occorrerà il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle Imprese e
degli Enti.
2) Il Presidente dell’Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle
modificazioni statutarie alle Imprese ed agli Enti associati entro quindici giorni dalla data di
assunzione della delibera.
3) Le Imprese e gli Enti associati che abbiano votato in dissenso dalle modifiche statutarie
deliberate potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’art 5, comma 1 lettera b) del
presente Statuto.
Art. 32 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole
di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea, con la contestuale nomina di un
Liquidatore, la determinazione dei suoi poteri e la destinazione delle Attività nette a finalità di
utilità generale.
Art. 33 – Rinvio
In ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente Statuto si applicano le norme del Codice
Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni.